Scelta del Contraente:
Procedura Aperta
Struttura Appaltante: Settore 7 - LL.PP. - Edilizia Scolastica - Infrastrutture -Pubblica Illuminazione - Reti Idriche e Fognaria - Contratto di quartiere Santa Lucia - Centro Storico -Programma CIS - Agenda Urbana - PNRR
Cig: B6485C2CD6
Cup: F85B24000100002
Stato: Termini scaduti
Oggetto: Lavori di adeguamento sismico edificio Palazzetto dello sport” in località Casali del comune di Cosenza con funzione strategica di struttura di ricovero del piano di Protezione Civile - Intervento Operativo
Descrizione: Lavori di adeguamento sismico edificio Palazzetto dello sport” in località Casali del comune di Cosenza con funzione strategica di struttura di ricovero del piano di Protezione Civile - Intervento Operativo CUP F85B24000100002 Fondi OCDPC n. 780 del 20.05.2021 art. 2, comma1, lett. b).
Importo di gara: € 2.825.000,00
di cui:
- Importo soggetto a ribasso: € 1.948.543,34
- Importo non soggetto a ribasso: € 876.456,66
Scelta del Contraente: Procedura Aperta
Tipo di appalto: Lavori
Criterio di aggiudicazione: Offerta Economica Più Vantaggiosa
Modalità di partecipazione: Telematica
R.U.P.: Ing. Gennaro Spolverino
Data di pubblicazione: 02/04/2025
Data scadenza presentazione chiarimenti:
27/04/2025 23:59 - Europe/Rome
Data di scadenza bando:
05/05/2025 08:00 - Europe/Rome
Caricamento busta amministrativa, tecnica ed economica
-
Da:
dalla data di pubblicazione della gara
-
A:
05/05/2025 08:00 - Europe/Rome
Data prima seduta pubblica amministrativa
05/05/2025 12:00 - Europe/Rome
Riepilogo documentazione
Determina a contrarre - 16195_DeterminaAltro_Copia_476_2025.pdf
Determina di nomina R.U.P. - Determina affidamento progettazione e dl.pdf
Manuale operativo - MO - Procedura OEPV - Senza Marca.pdf
Bando di gara - 02 BANDO DI GARA_casali.pdf
DGUE - espd-self-contained-request.xml
Disciplinare di gara - 01DISCIPLINARE casali.pdf
Allegati - Allegati.zip
Determina approvazione atti di gara - Determina approvazione atti di gara Palazzetto Casali.pdf
Progetto - PALAZZETTO COSENZA-20250203T084744Z-001.zip
Chiarimenti
E' possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere speciale e quindi il requisito del possesso dell'attestazione SOA.
Per la partecipazione alla gara è possibile altresì, associarsi temporaneamente con altre imprese (ATI) che posseggano i requisiti richiesti.
Per la partecipazione alla gara è richiesto che l’O.E sia qualificato per ogni categoria per i rispettivi importi (OG 1 Cl. IV - OG11 Cl. II - OS21 Cl. III)
Oppure sia qualificato per la categoria prevalente per l’importo complessivo dei lavori (OG1 Cl. IVbis) ed eventualmente dichiarare di voler subappaltare le scorporabili.
Nella richiesta pervenuta, l’O.E. è qualificato per la categoria prevalente per il rispettivo importo, ma non è qualificato per le categorie scorporabili. Ne consegue che non è possibile partecipare alla gara dichiarando di voler subappaltare le scorporabili, poiché la classe della categoria prevalente non copre l’importo complessivo dei lavori (servirebbe la OG1 Cl. IVbis).
L’O.E. può partecipare in Associazione Temporanea d’Impresa con l’O.E. che possiede la SOA OS21 Cl. III, ma deve associarsi anche con altro O.E. che possiede la categoria OG11 Cl. II, in quanto con il cumulo dei requisiti della prevalente dei due O.E. associati (OG1 IV + OG1 I) non si raggiunge la Categoria OG1 Cl IV (bisognerebbe cumulare una classe III alla classe IV per avere una classe IVbis) e quindi non è possibile dichiarare di voler subappaltare la categoria OG11.
è possibile partecipare alla gara in forma singola in quanto si è qualificati per la categoria prevalente (OG1) per l'importo complessivo dei lavori, indicando però nel DGUE la volontà di subappaltare le categorie scorporabili. Si ricorda che è possibile indicare la volontà di subappaltare fino al 100% le categorie scorporabili
Ai sensi dell’art. 2 comma 2 dell’Allegato II.12 del D.Lgs 36/2023, la qualificazione in una categoria abilita l’operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.
Quindi è possibile partecipare alla gara con il possesso dell’attestazione SOA per la categoria OG1 Classe IV e subappaltare le scorporabili se non qualificato per le stesse.
L’importo totale dei lavori rientra nella Classe IV-bis ed è questo il motivo per cui è stata inserita tale categoria nel disciplinare di gara, ma è possibile partecipare anche con la Classe IV usufruendo dell’incremento del quinto.
Ai sensi dell’Allegato II.12 del D.Lgs 36/2023, la categoria OG 11: IMPIANTI TECNOLOGICI, Riguarda, nei limiti specificati all’articolo 79, comma 16, la fornitura, l’installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30.
La qualificazione nella categoria OG 11 non è sostituibile dal possesso delle qualificazioni in OS 3, OS 28 e OS 30 (Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 2968 del 27 maggio 2003).
Per quanto riportato nel disciplinare al paragrafo 8.1.2.1, la categoria OG11 è equipollente alla categoria OS30, ma non viceversa.
Quindi, non è consentito eseguire direttamente i lavori relativi alla Categoria OG11 Cl. II con la OG11 Cl. I, OS28 Cl. I e OS30 Cl. I.
È consentito invece, eseguire gli impianti per l’importo della categoria OG11 Cl. I incrementata di un quinto ed usufruire di subappalto necessario per l’importo eccedente o in alternativa è possibile eseguire le lavorazione della categoria OG11 Cl. II utilizzando l’istituto dell’avvalimento.
In merito al secondo quesito, l’O.E. che eseguirà i lavori della categoria OS21 non dovrà essere necessariamente qualificato secondo la norma UNI EN ISO 3834 (parte 2 e 4), in quanto questa certificazione non è richiesta nel bando, né nel disciplinare.
Le proposte tecniche devono far riferimento al progetto posto a base di gara
Così come riportato nello stesso art. 18 del disciplinare, “I costi della manodopera indicati nel presente Disciplinare di Gara non sono ribassabili, tuttavia l’articolo 41, comma 14, del Codice prevede che “Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”.
Per la formulazione dell’offerta economica, bisogna far riferimento alla tabella dell’art. 3.3, in cui sono indicati l’importo a base di gara soggetto a ribasso, gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e l’importo della manodopera anch’esso non soggetto a ribasso.
Nell’offerta economica quindi, è necessario che ci sia l’indicazione del prezzo al netto sia degli oneri di sicurezza sia del costo della manodopera.
Inoltre, non essendo un appalto integrato, nella parte dell’allegato 3 che riguarda i costi della progettazione, non va inserito nulla.
È possibile partecipare alla gara chiedendo l’avvalimento della categoria principale che copre l’intero importo dei lavori. È altresì necessario dichiarare di voler subappaltare le categorie scorporabili per le quali non si è in possesso della qualificazione.
Così come indicato all’art. 3 del disciplinare, l’oggetto dell’appalto riguarda solo l’esecuzione dei lavori. I riferimenti all’appalto integrato all’art. 4.1 e art. 9, sono dei meri refusi.
Inoltre, non essendo un appalto integrato, nella parte dell’allegato 3 che riguarda i costi della progettazione, non va inserito nulla.
Ai sensi dell’art. 43 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con stima del costo presunto dei lavori (per importo a base di gara) di importo superiore a (1 milione) di euro ovvero alla soglia dell'articolo 14, comma 1, lettera a), in caso di interventi su edifici di cui all'articolo 10, comma 1, del codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Lo stesso Comma precisa che:
La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l'adozione dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale.
L’appalto in questione si configura come manutenzione straordinaria, ragion per cui la progettazione non è stata eseguita con Metodi e strumenti di gestione informativa digitale (BIM), quindi non è possibile fornire tale documentazione.
La risposta è affermativa, per l'offerta tecnica ed economica-temporale si applicano le modalità previste per la sottoscrizione della documentazione di cui al paragrafo 16.1, ....nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
Si precisa che l’appalto in questione non è finanziato con i fondi PNRR, per cui l'impegno ad assumere una quota di personale giovane e femminile non è obbligatorio e può non essere indicato. Lo stesso vale per i punti l) ed m).
L'indice e le copertine non concorrono al numero di pagine della relazione tecnica
Per ciascun sub-criterio di valutazione, la relazione dovrà essere articolata in un massimo di 4 pagine.
Per ciascun sub-criterio potranno inoltre essere allegati al massimo 4 cartelle di elaborati grafici in formato non inferiore ad A4 e non superiore ad A0.
Per il cronoprogramma e la relazione sulla gestione della commessa non ci sono limitazioni di pagine.
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